Legge sulla stampa, incostituzionale l’art. 13
Roma, giovedì 24 giugno – La Legge sulla stampa, Legge 8 febbraio 1948 n. 47, è stata emanata dall’Assemblea Costituente…
Roma, giovedì 24 giugno – La Legge sulla stampa, Legge 8 febbraio 1948 n. 47, è stata emanata dall’Assemblea Costituente prima del suo scioglimento.
Entrata in vigore prima delle elezioni del primo Parlamento repubblicano, in realtà costituisce solo un’attuazione iniziale del progetto, per
via del poco tempo a disposizione e dei contrasti fra le forze
politiche.
Già da tempo sono stati sollevati dubbi sulla legittimità dell’Art. 13 della suddetta che stablisce: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 ( in origine lire 10.000 poi elevata con l. 24 novembre 1981, n. 689)”.
Lo scorso anno la Corte Costituzionale ha emesso un’ordinanza, numero 132 del 2020, con la quale sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia.
Non essendoci stato seguito a questa richiesta e in risposta alle richieste dei Tribunali di Salerno e Bari, la Corte, giorno 22 giugno, ha preso atto del mancato intervento del legislatore e ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (numero 47 del 1948), come annunciato dall’Ufficio stampa, in attesa del deposito della sentenza nelle prossime settimane.
La stessa ha, invece, ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa, perché quest’ultima norma consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità.
Saverio Fontana
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