Thursday, March 28, 2024
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Idee confuse sulla costituzione all’inglese e differenze con quella italiana

Lo storico Ulderico Nisticò ci spiega tante cose che tutti dovrebbero sapere. Ad esempio: secondo l’articolo 87 della “italian Consitution”, il presidente del “Bel Paese” ha più poteri della Buonanima di Elisabetta e del suo attuale erede; però basta ricordare il caso Palamara e CSM per accorgersi che li si lascia dove sono: sulla carta.


di Ulderico Nisticò per il Quotidiano l’Italiano

SOVERATO (CZ) Sono secoli che tanti si riempiono la bocca di costituzione all’inglese e poi fanno il contrario; se mai, ne copiano una alla francese. Raccontiamo un poco di storia e di attualità, anche per far capire le differenze nettissime con la costituzione italiana.

  • Il Regno Unito di Gran Bretagna (UK), derivò dall’unione tra Inghilterra e Scozia, avvenuta dal 1707 al ’14. È dunque una monarchia, cioè il capo dello Stato è ereditario: nel momento esatto del decesso di Elisabetta II, è diventato re Carlo III, e senza elezioni e cose del genere.
  • Il sovrano britannico non è puramente simbolico, bensì ha una sua autorevolezza e dei poteri consuetudinari. La famiglia regnante, che gode di privilegi, vanta anche una graduatoria degli eredi potenziali, il che mette a riparo da conflitti dinastici. Fu per questo che, nel 1714, divenne re Giorgio elettore di Hannover, tedesco e che non spiccicava una parola di inglese, ma era l’unico erede protestante,
  • L’UK non ha una costituzione scritta, ma solo una raccolta di antichi accordi, come tali modificabili. Potrebbe succedere che, se la Scozia si separa, e prima o poi accadrà, si torna semplicemente a due Stati; se l’Irlanda del Nord se ne va, si unisce alla Repubblica d’Irlanda.
  • C’è una Camera dei Lord, ereditaria di feudatario in feudatario, con cooptazioni.
  • C’è una Camera dei Comuni, con rappresentanti delle città, in origine solo pochi abbienti, oggi tutti i cittadini di ambo i sessi; ma va a votare poco più di una metà.
  • Il sistema elettorale è il maggioritario secco, il che obbliga i partiti a scegliere i candidati con cura, e non candidare dei pinchipallini qualsiasi e scelti all’ultimo momento.
  • Due sono i partiti importanti; quello che vince, designa il “premier”, che viene nominato dal sovrano. In Italia, i partiti non si contano, e ognuno di loro ha qualche potere di sgambetto e di crisi. Da quelle parti, in caso di crisi insanabile si torna a votare.
  • Il “premier” è dunque un premier davvero, e con poteri effettuali: quei giornalisti che chiamano premier il presidente del Consiglio in Italia, sappiano che è solo presidente.
  • L’opposizione, ufficialmente denominata “di Sua Maestà”, si oppone e non inciucia; e aspetta il suo momento.

Spero, cari amici, siate tutti convinti che il sistema britannico NON somiglia minimamente a quello della Terza e Quarta repubbliche francesi, transitato in Italia nel 1946 e ancora qui da noi vigente; mentre è stato abbandonato dalla Francia nel 1958 per un sistema semipresidenziale.

 Crediamo così di aver dimostrato che il sistema britannico è intrinsecamente diverso da quello italiano. Dopo di che, pensatela come volete, ma non confondete le cose.

 Se volete un sistema simile a quello di Londra, è semplice: elezioni con il maggioritario secco; una sola camera politica, e una corporativa e di saggi, con funzioni di studio e proposta.

 Quanto al capo dello Stato… beh, per rifare una monarchia in Italia occorrerebbero tante complicazioni, a cominciare da quella più ovvia: chi fare re. C’è chi propone, da decenni, l’elezione diretta del presidente. Oppure basterebbe che il presidente italiano della Repubblica esercitasse davvero e fattivamente i poteri che, a parole, gli sono assegnati dall’art. 87; e che fin dall’inizio fu convenuto che non venissero esercitati mai sul serio. Ma eccoli: Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Secondo l’87, il presidente italiano ha più poteri della Buonanima di Elisabetta e del suo attuale erede; però basta ricordare il caso Palamara e CSM per accorgersi che li si lascia dove sono: sulla carta.

 Insomma, differenze evidenti.

Ulderico Nisticò

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