Friday, May 17, 2024
Quotidiano Nazionale Indipendente


Referendum 2022. Le Ragioni del Sì

Cinque “sì” per cambiare in meglio la convivenza civile tra gli italiani che aspirano a vivere in un Paese normale dove la Giustizia possa essere certa, veloce, priva di compromessi e cambi di ruoli tra chi l’amministra, garante dei principi costituzionali che non prevedono il carcere preventivo


di Riccardo Colao (direttore del Quotidiano l’Italiano)

ROMA – L’esito del referendum (nel caso in cui si dovesse raggiungere il quorum) determinerà il sistema nel quale gli italiani vivranno nei prossimi anni, nella certezza di poter disporre di una Giustizia che sia equa e ben amministrata, libera ma nel contempo garante dei diritti costituzionali che non possono più essere lasciati alle decisioni di verdetti che poi risultano fallaci e dannosi per chi incappa nelle maglie di un sistema processuale non al passo con i tempi contemporanei.

Se – come ci si augura dovesse prevalere il SÌ, potrebbe aprirsi una fase di mutazione politica, civile e sociale. Verrebbe favorita la stabilità, non potrebbero più essere emanati i decreti legge omnibus, i cittadini avrebbero diritto al referendum propositivo, le politiche del Governo sarebbero soggette al controllo del Senato, le decisioni parlamentari diventerebbero, in media, più rapide.

Per lasciarsi alle spalle il passato e andare oltre non basterà che prevalga il SI’ e pertanto dovranno formarsi classi dirigenti preparate ai cambiamenti, etica pubblica, reputazione e fase coscienziale, peculiarità che nessun esito referendario può garantire.

Qualsiasi Costituzione, (anche quella che viene considerata la “più bella del mondo”) ed ogni riforma costituzionale che incide sulla sua struttura apre le porte a scenari futuri non sempre prevedibili e proprio per tale timore suscita interrogativi ai quali pochi sanno o possono rispondere anticipatamente.

Perché le norme costituzionali abbiano un funzionamento felice per i cittadini non basta l’automatismo del loro inserimento, dopo l’approvazione, nel contesto giuridico ma è figlio di molteplici fattori tra i quali: la rappresentatività dei partiti, i rapporti di gestione tra la maggioranza e l’opposizione, la volontà politica della maggioranza, la cultura democratica delle classi dirigenti, la situazione economica, le condizioni internazionali. Inoltre una concreta riforma costituzionale muta sostanzialmente i rapporti esistenti tra i poteri pubblici e i poteri privati nella vita pubblica, mette un discussione consolidate certezze intellettuali, costringe a pensare in termini nuovi mettendo in discussione idola e tabù.

“L’ostruzionismo alla maggioranza” negli anni successivi al 1948 rallentò e ostacolò l’attuazione dei nuovi principi repubblicani che erano stati avanzati in sostituzione di quelli “reali”. Giudizi ferocemente critici vennero dati sulla nuova Costituzione in Assemblea Costituente da personaggi qualificati come Calamandrei, Nitti e Orlando. Salvemini, nei suoi scritti, parlò di «l’alluvione di scempiaggine». Consiglio di Stato e Cassazione, come é noto, contestarono la stessa giuridicità di gran parte delle norme costituzionali. Tuttavia la Costituzione – come la conosciamo – ha aperto, e garantito un processo di civilizzazione democratica tra i più laici ed importanti nel mondo occidentale affidato al “patrocinio” delle potenze vincitrici nella Seconda Guerra Mondiale.

La Storia d’Italia suggerisce tanta pazienza e molta prudenza.

I sistemi degli Stati che si avvalgono di una carta costituzionale non agiscono nell’universo delle idee virtuali anche se da esso traggono le proprie caratteristiche fondamentali. La loro vita quotidiana si svolge nel contesto di determinati contesti nazionali e internazionali, economici, finanziari, sociali. Se il contesto muta in parte o in toto non bastano pratiche di rianimazione delle categorie tradizionali. Sono necessari cambiamenti, anche radicali, per salvaguardare i valori della democrazia in cui viviamo.

Ma i tempi sono mutati profondamente e si deve prendere atto di non condividere valori della metà del Novecento. Nell’epoca di cambiamenti; viviamo in contesti che sono caratterizzato da quattro fattori.

Le politiche non possono essere più solo nazionale ma interdipendenti; i Governi devono osservare quanto avviene entro i confini dei Paesi concorrenti per non essere tagliati fuori dalla competizione internazionale arrecando danni ai propri cittadini. Viviamo il tempo che ha determinato la fine dei confini così come li abbiamo conosciuti nel primo, nel secondo dopoguerra e anche alla fine del secondo millennio.

Il rapporto tra politica e finanza si é rovesciato. «A volte», disse Tietmeyer a Davos nel 1996, «ho l’impressione che la maggior parte dei politici non abbia ancora capito quanto essi siano già oggi sotto il controllo dei mercati finanziari.»

È in corso una quarta rivoluzione industriale, sostenuta dell’internet delle cose e dell’industria. Non è la prima volta che una rivoluzione industriale abbia comportato il passaggio a un’epoca nuova figlia di nuovi ordinamenti e nuovi soggetti politici.

Nel nostro mondo, infine, la razionalità, che è l’anima della democrazia politica, è sempre più frequentemente sconfitta dall’emozione. Si tratta di un processo che mortifica le classiche procedure democratiche fondate appunto sulla razionalità ed esalta invece la figura del leader seduttivo e la teatralizzazione della politica. Il filosofo tedesco di origine sud coreana Byung-Chu Han Psicopolitica afferma come si viva e si lavori all’interno di un «capitalismo delle emozioni» perché il processo razionale è troppo rigido e prevedibile per le nuove tecniche di produzione che si basano sulla emotività. Si potrebbe dire qualcosa di analogo per la “democrazia delle emozioni”, priva di narrazione, fondata sul fluire di messaggi sganciati dal tempo e privi di consequenzialità che guadagnano consensi per la loro capacità di suscitare emozioni, non per quella di alimentare riflessioni.

La premessa ci è sembrata opportuna per entrare ad esaminare i quesiti referendari dei referendum abrogativi in Italia del 2022  che hanno quale oggetto l’abrogazione di alcune norme sul funzionamento del sistema giudiziario italiano. Precisiamo che i quesiti referendari sono stati inizialmente promossi dal “Comitato Giustizia Giusta“, costituito dalla Lega per Salvini Premier e dal Partito radicale Transnazionale, ma nonostante la raccolta delle firme, avvenuta anche digitalmente, essi sono stati presentati per effetto della richiesta pervenuta da nove consigli regionali.

Dunque ci troviamo innanzi una movimentazione politica molto ampia e trasversale. Ciò nonostante gli schieramenti parlamentari – a favore o contro le modifiche proposte – sono delineati in maniera inequivocabile.

Pur avendo annunciato di aver raccolto almeno 700.000 firme per ciascuno dei sei referendum proposti (ben al di sopra della soglia delle 500.000 firme richieste), il 30 ottobre il Comitato Giustizia Giusta depositò la richiesta di referendum in Corte di Cassazione col sostegno delle delibere votate da nove consigli regionali guidati dalla coalizione di centrodestra (Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto).

Primo quesito

  • Colore scheda: rosso
  • Titolo: Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
  • Descrizione: Il quesito è teso ad abolire il D.A. Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza per i parlamentari, i membri del governo, gli europarlamentari, gli amministratori regionali e locali che siano stati condannati in via definitiva per delitti dolosi o preterintenzionali, nonché per gli amministratori regionali o locali che, indiziati per l’appartenenza ad associazioni mafiose, siano stati destinatari di una misura di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo.
Testo del primo quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
Fac Simile del Primo Quesito

Secondo quesito

  • Colore scheda: arancione
  • Titolo: Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale
  • Descrizione: Il quesito mira ad eliminare il “pericolo di reiterazione del medesimo reato” dai criteri per disporre una misura cautelare personale.
Testo del secondo quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
Fac Simile del Secondo Quesito

Terzo quesito

  • Colore scheda: giallo
  • Titolo: Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
  • Descrizione: Il quesito è volto a sopprimere il cosiddetto sistema delle “porte girevoli”, che permette a un magistrato di poter passare dal ruolo di giudicante a requirente e viceversa, anche più volte nel corso della propria carriera. La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti fu già oggetto del referendum abrogativo del 21 maggio 2000, che non raggiunse il quorum.
Testo del terzo quesito
Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?
Fac Simile del Terzo Quesito

Quarto quesito

  • Colore scheda: grigio
  • Titolo: Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte
  • Descrizione: Il quesito mira a introdurre la possibilità per avvocati e professori universitari di partecipare con diritto di voto ai Consigli giudiziari, organismi territoriali per la valutazione sull’operato dei magistrati.
Testo del quarto quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
Fac Simile del Quarto Questito

Quinto quesito

  • Colore scheda: verde
  • Titolo: Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.
  • Descrizione: Scopo del quesito è abolire l’obbligo per un magistrato che voglia essere eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura di presentare dalle 25 alle 50 firme di sostegno alla candidatura.
Testo del quinto quesito
Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?
Fac Simile del Quinto Quesito

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